CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO
Approvato dal Consiglio nella seduta del 16 febbraio 1996
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Le regole del presente codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Ordine dei Biologi. Il
Biologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
Art. 2.
L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione sono puniti con le sanzioni disciplinari previste dall’art. 43 della L. 24/5/1967 n. 396.
Art. 3.
Nell’esercizio della professione il Biologo accetta il dialogo con i clienti e le istituzioni come unico stru-
mento di comunicazione senza posizioni preconcette.
Rispetta le iniziative e gli indirizzi deliberati dal proprio Ordine a tutela della categoria.
Nei casi in cui, nell’esplicare la sua professione, si trova per qualunque ragione in una situazione di conflitto di interessi, deve darne comunicazione ai soggetti interessati e, se il conflitto non può essere rimosso,
deve astenersi dal compiere l’atto o gli atti professionali.
Art. 4.
Il Biologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale e a curare l’aggiornamen-
to delle sue conoscenze.
Nelle dichiarazioni pubbliche e, comunque, nei rapporti con i terzi adotta comportamenti misurati e pro-
porzionati alle esigenze del caso, evitando ogni forma di esagerazione, di sensazionalismo o di superficia-
lità.
Riconosce quale suo obbligo primario quello di aiutare il pubblico o gli utenti a sviluppare giudizi, opinio-
ni e scelte con cognizione di causa.
Art. 5.
Nelle circostanze in cui il Biologo rappresenta pubblicamente la categoria è tenuto ad uniformare il proprio
comportamento e i propri discorsi ai principi del dialogo, del rispetto delle idee altrui, delle competenze
degli altri professionisti, anche quando queste ultime interferiscano legalmente con l’esercizio delle sue
competenze.
Art. 6.
Il Biologo, tanto nei rapporti pubblici che in quelli privati, si astiene all’esaltare e dall’enfatizzare la pro-
pria competenza o i risultati ottenuti.
Tale comportamento andrà valutato con particolare severità ove sia rivolto al procacciamento della cliente-
la a danno di altri colleghi.
Art. 7.
Il Biologo non accetta condizioni di lavoro che compromettano la sua autonomia professionale ed il rispet-
to delle norme del presente codice.
In ogni situazione lavorativa, il Biologo si ispira al rispetto di tali norme qualunque sia la sua posizione gerarchica in ambito lavorativo e la natura del suo rapporto di lavoro.
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