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Ordinamento della professione di Biologo

Legge 24 maggio 1967, n. 396

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1. Titolo professionale
Il titolo di biologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.

Art. 2. Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo
Per l'esercizio della professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.
L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.
I pubblici impiegati, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.
Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 3. Oggetto della professione
Formano oggetto della professione di biologo:
a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;
c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;
d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);
h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;
i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale
consentita ai biologi iscritti nell'albo, né‚ pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di
altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

Per scaricare il testo completo della legge cliccare qui.

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CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO
Approvato dal Consiglio nella seduta del 16 febbraio 1996

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Le regole del presente codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Ordine dei Biologi. Il
Biologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

Art. 2.
L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione sono puniti con le sanzioni disciplinari previste dall’art. 43 della L. 24/5/1967 n. 396.

Art. 3.
Nell’esercizio della professione il Biologo accetta il dialogo con i clienti e le istituzioni come unico stru-
mento di comunicazione senza posizioni preconcette.
Rispetta le iniziative e gli indirizzi deliberati dal proprio Ordine a tutela della categoria. Nei casi in cui, nell’esplicare la sua professione, si trova per qualunque ragione in una situazione di conflitto di interessi, deve darne comunicazione ai soggetti interessati e, se il conflitto non può essere rimosso,
deve astenersi dal compiere l’atto o gli atti professionali.

Art. 4.
Il Biologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale e a curare l’aggiornamen-
to delle sue conoscenze.
Nelle dichiarazioni pubbliche e, comunque, nei rapporti con i terzi adotta comportamenti misurati e pro-
porzionati alle esigenze del caso, evitando ogni forma di esagerazione, di sensazionalismo o di superficia-
lità.
Riconosce quale suo obbligo primario quello di aiutare il pubblico o gli utenti a sviluppare giudizi, opinio-
ni e scelte con cognizione di causa.

Art. 5.
Nelle circostanze in cui il Biologo rappresenta pubblicamente la categoria è tenuto ad uniformare il proprio
comportamento e i propri discorsi ai principi del dialogo, del rispetto delle idee altrui, delle competenze
degli altri professionisti, anche quando queste ultime interferiscano legalmente con l’esercizio delle sue
competenze.

Art. 6.
Il Biologo, tanto nei rapporti pubblici che in quelli privati, si astiene all’esaltare e dall’enfatizzare la pro-
pria competenza o i risultati ottenuti.
Tale comportamento andrà valutato con particolare severità ove sia rivolto al procacciamento della cliente-
la a danno di altri colleghi.

Art. 7.
Il Biologo non accetta condizioni di lavoro che compromettano la sua autonomia professionale ed il rispet-
to delle norme del presente codice. In ogni situazione lavorativa, il Biologo si ispira al rispetto di tali norme qualunque sia la sua posizione gerarchica in ambito lavorativo e la natura del suo rapporto di lavoro.

Per scaricare il testo completo del Codice Deontologico cliccare qui.

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